Art. 14 — Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati

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Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

  • a)il libro giornale e il libro degli inventari;
  • b)i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  • c)scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.
  • d)scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. 18 I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. ((I soggetti che adottano contabilita' in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative)). Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N.853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17. 25 28
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

18

Il D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664, nell'abrogare l'art. 41 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) il venir meno della modifica dell'art. 14, comma 1, lettera d).

25

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n.17, ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che "I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982. Il suddetto sesto comma e' abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1987."

28

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, come modificato dal D.L. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n.154, ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che "Il suddetto sesto comma e' abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1988".

Testo in vigore dal 30 aprile 1989 al 11 agosto 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9632/2025

    13 aprile 2025

    In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, le eventuali differenze quantitative - derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al d.p.r. n. 600 del 1973, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, rispetto alle consistenze delle rimanenze finali registrate dal contribuente - costituiscono, ex art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 441 del 1997, presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, quando tali differenze si sono verificate in tale periodo e, quindi, anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso al momento della verifica che siano stati comunque oggetto di controllo.

    Art. 14

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 326 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1989

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1988 al 30 aprile 1989. 53 parole tolte.

… e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. I soggetti che adottano contabilita' in codice tolto: o che si avvalgono di sistemi meccanografici elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretativetolto: , le procedure meccanizzate e, specificatamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n.17, ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che "I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982. Il suddetto sesto comma e' abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1987."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art14 · fonte del testo

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