Art. 14 — Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati

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Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

  • a)il libro giornale e il libro degli inventari;
  • b)i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  • c)scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. I soggetti che adottano contabilita' in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificatamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 31 dicembre 1980

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9632/2025

    13 aprile 2025

    In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, le eventuali differenze quantitative - derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al d.p.r. n. 600 del 1973, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, rispetto alle consistenze delle rimanenze finali registrate dal contribuente - costituiscono, ex art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 441 del 1997, presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, quando tali differenze si sono verificate in tale periodo e, quindi, anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso al momento della verifica che siano stati comunque oggetto di controllo.

    Art. 14

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 326 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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