Art. 14 — Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati

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Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

  • a)il libro giornale e il libro degli inventari;
  • b)i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  • c)scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.
  • d)((scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale)). 18 I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. I soggetti che adottano contabilita' in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificatamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse. ((Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

18

Il D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664, nell'abrogare l'art. 41 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) il venir meno della modifica dell'art. 14, comma 1, lettera d).

Testo in vigore dal 26 novembre 1981 al 18 febbraio 1985

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9632/2025

    13 aprile 2025

    In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, le eventuali differenze quantitative - derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al d.p.r. n. 600 del 1973, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, rispetto alle consistenze delle rimanenze finali registrate dal contribuente - costituiscono, ex art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 441 del 1997, presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, quando tali differenze si sono verificate in tale periodo e, quindi, anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso al momento della verifica che siano stati comunque oggetto di controllo.

    Art. 14

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 326 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1980 al 26 novembre 1981. 107 parole tolte, 378 parole aggiunte.

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di tolto: ordinaria contabilita' che consentano di aggiunto: ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze tolto: degli inventari annuali aggiunto: negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci destinate alla venditatolto: , dei semilavorati acquistati o fabbricati,aggiunto: ; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finititolto: , nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi aggiunto: utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tolto: specificamente da consumare per la produzione di servizi aggiunto: tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 … le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini aggiunto: interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita tolto: ivi indicati.aggiunto: , con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beniaggiunto: , opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici tolto: e per quelli di cui all'art aggiunto: o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, tolto: devono essere tenute aggiunto: le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali tolto: debbono aggiunto: devono risultare i costi tolto: direttamente imputabili. Per tali beni e per quelli specificamente acquistati per la produzione degli stessi aggiunto: specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di tolto: magazzino aggiunto: carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie aggiunto: di magazzino possono essere esclusi aggiunto: tutti i movimenti relativi a tolto: beni di trascurabile rilevanza ai fini degli accertamenti e dei controlli, previa comunicazione scritta all'ufficio delle imposte. La tenuta delle scritture ausiliarie di cui sopra non e' obbligatoria qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, conseguiti aggiunto: singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non tolto: abbiano superato l'ammontare di un miliardo di lire aggiunto: eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il … interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esseaggiunto: . Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a cinque miliardi e a due miliardi di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664, nell'abrogare l'art. 41 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) il venir meno della modifica dell'art. 14, comma 1, lettera d).

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art14 · fonte del testo

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