Art. 11 — Avvio del procedimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 2009 al 1 gennaio 2015. Leggi il testo vigente →

L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

  • a)gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  • b)il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
  • b-bis)le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; ((1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalita' di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'))

Testo in vigore dal 29 gennaio 2009 al 1 gennaio 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1997 al 29 gennaio 2009. 140 parole aggiunte.

aggiunto: b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; 1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalita' di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art11 · fonte del testo

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