Art. 11 — Avvio del procedimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2015 al 22 febbraio 2024. Leggi il testo vigente →

L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

  • a)gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  • b)il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
  • b-bis)le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti ((...));
  • b-ter)i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis); ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 15
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

15

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2015 al 22 febbraio 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2009 al 1 gennaio 2015. 131 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti tolto: in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; 1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalita' di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalita' di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'aggiunto: ...;

aggiunto: b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis); COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art11 · fonte del testo

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