Art. 11 — Avvio del procedimento
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non determina la sospensione di novanta giorni del termine per l'impugnazione, quando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs., dal momento che il contribuente è già stato messo nelle condizioni di valutare l'opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, prima di addivenire all'instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore spatium deliberandi.
Art. 11 · Art. 5 Accertamento con adesione · Art. 6 Accertamento con adesione · Art. 12 Accertamento con adesione
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2024 al 1 gennaio 2027. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:
tolto: a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
tolto: b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
tolto: b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
tolto: b-ter) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera b-bis); COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art11 · fonte del testo
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