Art. 12 — Osservatorio nazionale per il volontariato

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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

  • a)provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte;
  • b)promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
  • c)fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
  • d)approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
  • e)offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
  • f)pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
  • g)sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
  • h)pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
  • i)promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 75/1992

    Questione infondata
    28 febbraio 1992

    Anche le attività affidate all'Osservatorio nazionale per il volontariato all'art. 12 della l.n. 266 del 1991, in ordine al compito di fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato (lett. c) e di sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento per la prestazione di servizi (lett. g) rientrano indubbiamente nella competenza dello Stato (v. massima I) dovendo le disposizioni in questione interpretarsi in correlazione con gli artt. 1 e 16 della legge stessa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lett. c) e g) sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).

    Art. 81 cost. · Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art12 · fonte del testo

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