Art. 73 c.t.s. — Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore

A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:

  • a)articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;
  • b)articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;
  • c)articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;
  • d)articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro; Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalita':
  • a)sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato;
  • b)sostegno alle attivita' delle associazioni di promozione sociale;
  • c)contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Testo vigente dal 2 agosto 2017

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 185/2018

    Parametro
    12 ottobre 2018

    Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost. - degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'organismo nazionale di controllo (ONC), gli organismi territoriali di controllo e il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Le ricorrenti, nell'epigrafe e nelle conclusioni dei rispettivi ricorsi, censurano tutte le disposizioni impugnate anche in relazione all'indicato parametro costituzionale senza che, tuttavia, esso sia poi richiamato espressamente in relazione alle specifiche questioni, o che sia svolta alcuna puntuale argomentazione riguardo alle ragioni per le quali il suddetto parametro sarebbe violato dalle disposizioni impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 105 del 2017, n. 251 del 2015 e n. 153 del 2015 ).

    Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 114 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art73 · fonte del testo

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