Art. 42
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita' digitale All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;
- b)al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici»;
- c)al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, nonche' per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attivita' relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.». ((2.)) ((Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 1 maggio 2024
