Art. 44 — Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

All'articolo 2-sexies del ((codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I dati personali relativi alla salute, ((pseudonimizzati)), sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), nonche', relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalita' istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»;
  • b)dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o piu' decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, ((pseudonomizzati)), ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, ((del codice)) dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilita', definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate al comma 1.». ((1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: ". Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice")) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2024 al 1 maggio 2024. 2 parole tolte, 84 parole aggiunte in 3 capoversi.

All'articolo 2-sexies del aggiunto: codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I dati personali relativi alla salute, tolto: pseudonomizzati aggiunto: pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita' …

… per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del tolto: Codice aggiunto: codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e … pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate al comma 1.». aggiunto: 1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: ". Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice" Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19~art44 · fonte del testo

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