Art. 43 — Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari

Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione", del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformita' alle specifiche tecniche europee e internazionali. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalita' tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, e' autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute

Testo vigente dal 1 maggio 2024

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tolto: Interoperabilita' delle certificazioni sanitarie digitali Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonche' per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale - DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o piu' decreti delaggiunto: Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione", del PNRR, con decreto del Ministro della salute, tolto: adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tolto: eaggiunto: , da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personalitolto: . Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021. Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale - DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonche' di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessaaggiunto: , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformita' alle specifiche tecniche europee e internazionali. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalita' tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito … della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, tolto: per la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale - DGC e' autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte tolto: sull'apposito aggiunto: nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione. tolto: All'onere derivante dai commi 2 e 3 aggiunto: 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvedeaggiunto: , quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione tolto: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. aggiunto: del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19~art43 · fonte del testo

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