Art. 15 — Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria
All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021 ((...))» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2022». All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica». All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole «((,)) i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse;
- b)l'ultimo periodo e' soppresso. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 19 febbraio 2022
