Art. 26 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1:
  • 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "casellario giudiziale" e' la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;
  • 2)alle lettere a-bis), b), c) ((e d), le parole)) «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «((la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto)) legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i»;
  • 3)la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;»;
  • 4)dopo la lettera p-bis) e' inserita la seguente: «p-ter) «DGSIA» e' la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;»;
  • 5)alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
  • 6)dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: «q-bis) «PDND» e' la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi.»;
  • c)all'articolo 39, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;
  • d)all'articolo 42:
  • 1)al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
  • 2)al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
  • e)((dopo l'articolo 42 e')) aggiunto il seguente: «Art. 42-bis (Gestione del sistema informatico). - 1. Il sistema informatico e' gestito dalla DGSIA. 2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:
  • a)raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
  • b)raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
  • c)conserva i dati raccolti adottando le piu' idonee modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
  • d)conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
  • e)gestisce le modalita' tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
  • f)adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
  • g)assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;
  • f)all'articolo 43, comma 1, le parole da: «con decreto dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale».

Testo vigente dal 1 maggio 2024

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2024 al 1 maggio 2024. 19 parole tolte, 19 parole aggiunte in 5 capoversi.

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "casellario giudiziale" e' la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del aggiunto: codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;

2) alle lettere a-bis), b), c) e d)aggiunto: , le parole «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base aggiunto: di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del aggiunto: codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i»;

6) dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: «q-bis) «PDND» e' la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del aggiunto: codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi.»;

tolto: b) all'articolo 28, comma 6, lettera b), dopo le parole «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;

e) dopo l'articolo 42tolto: , e' aggiunto il seguente: «Art. 42-bis (Gestione del sistema informatico). - 1. Il sistema informatico e' gestito dalla DGSIA. 2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19~art26 · fonte del testo

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