Art. 6-ter — Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
Al fine di contribuire al rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure del PNRR e dei soggetti attuatori di interventi che comportano la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica delle predette amministrazioni, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attivita' della Cabina di regia, nonche' ai fini della stipula di convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,";
- b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al fine di supportare l'attivita' della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 e in aggiunta al contingente ivi previsto e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia, anche in materia di attuazione di interventi e misure del PNRR. Il Consiglio e' composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale della Cabina di regia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina di ciascun membro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse specificamente destinate dal comma 3 per consulenti ed esperti e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3. In sede di prima applicazione, i soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione quali esperti ai sensi del comma 3 sono nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e con i compensi gia' stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 13 dicembre 2024
