All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede:

  • a)quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
  • b)quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
  • c)quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, ((ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,)) mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, ((n. 296))». ((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 526:
  • 1)al primo periodo, le parole: "iscritti alle universita' statali," sono soppresse e dopo le parole: "20.000 euro" sono inserite le seguenti: "che, iscritti alle universita' statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,";
  • 2)dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per piu' di una volta, al primo anno di corso universitario";
  • b)al comma 527, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente: "sentito".)) ((Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca)).

Testo vigente dal 7 giugno 2025

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Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2025 al 7 giugno 2025. 14 parole tolte, 270 parole aggiunte in 5 capoversi.

c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, aggiunto: ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti … pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296tolto: , ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.»aggiunto: ». All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 526:

aggiunto: 1) al primo periodo, le parole: "iscritti alle universita' statali," sono soppresse e dopo le parole: "20.000 euro" sono inserite le seguenti: "che, iscritti alle universita' statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,";

aggiunto: 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per piu' di una volta, al primo anno di corso universitario";

aggiunto: b) al comma 527, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente: "sentito". Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-07;45~art6 · fonte del testo

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