All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «Investimento 1.1 del PNRR» sono inserite le seguenti: «e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, nonche' eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici». ((All'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((al comma 2-ter, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono aggiunte le seguenti: ", a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036";))
  • b)((il comma 2-quater e' sostituito dal seguente: "2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito")).

Testo vigente dal 6 novembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 novembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 2025 al 6 novembre 2025. 184 parole aggiunte in 3 capoversi.

… per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici». aggiunto: All'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 2-ter, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono aggiunte le seguenti: ", a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036";

aggiunto: b) il comma 2-quater e' sostituito dal seguente: "2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-09-09;127~art6 · fonte del testo

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