Art. 14 — Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di ((euro destinati)) agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante)) «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.». Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti ((...)) del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, e' inserito il seguente: «606-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.». ((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, "Tributi destinati al finanziamento della sanita'", del titolo I, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e al Fondo nazionale dei trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilita')) Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
