Corte costituzionale

Sentenza n. 360/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1999

dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Patierno

Rosaria e l'INPS, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avv. Vincenzo Cerioni per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con

ordinanza emessa il 10 febbraio 1999, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre

1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui

non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5

della medesima legge.

Il rimettente osserva, in ordine alla rilevanza della questione,

che l'art. 1 della legge n. 1204 del 1971 dispone l'applicabilità

alle lavoratrici a domicilio solo degli artt. 2, 4, 6 e 9 ma non

dell'art. 5, il quale disciplina l'interdizione anticipata dal

lavoro, con la conseguenza che la domanda della ricorrente, diretta

al riconoscimento dell'indennità di maternità nel detto periodo,

non potrebbe essere accolta, anche perché le indicate disposizioni

non sono state abrogate dall'art. 9 della legge n. 877 del 1973

(Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), che si è

limitato ad estendere l'applicazione a tale categoria di lavoratori

delle norme vigenti in tema di assicurazioni sociali e di assegni

familiari.

Ad avviso del giudice a quo la inapplicabilità alle lavoratrici

a domicilio delle disposizioni relative all'interdizione anticipata

appare del tutto ingiustificata, in quanto la specialità di tale

rapporto di lavoro non è ragione sufficiente per motivare il diverso

trattamento previsto per detta categoria rispetto a quello delle

lavoratrici subordinate; e ciò soprattutto ove si consideri che

nella previsione di cui alla lettera a) dell'art. 5, ricorrente nella

fattispecie, l'interdizione anticipata può disporsi anche quando

l'attività lavorativa non si svolga all'interno dell'impresa.

Il giudice rimettente afferma inoltre che la norma in esame

confligge con i principi costituzionali di tutela della maternità,

di cui agli artt. 31 e 37 della Costituzione, non consentendo

l'attuazione della speciale protezione espressamente prevista per la

lavoratrice madre e per il bambino.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito soltanto

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Osserva anzitutto il predetto istituto che difettando, per

mancata previsione legislativa, il diritto all'astensione anticipata

della lavoratrice a domicilio, non poteva conseguentemente

ipotizzarsi il diritto all'indennità per maternità in relazione a

periodi diversi da quelli indicati dall'art. 4 della medesima legge

n. 1204 del 1971, né la corresponsione dell'indennità, ai sensi del

secondo comma dell'art. 17, in quanto nella specie erano decorsi più

di sessanta giorni tra la cessazione del rapporto di lavoro e

l'inizio del periodo di astensione obbligatoria.

La parte costituita sottolinea, in particolare, come le

caratteristiche del rapporto di lavoro a domicilio - e precisamente

l'assenza di subordinazione giuridica, nel significato di cui

all'art. 2094 del codice civile, ma non di subordinazione tecnica, e

l'ampia libertà organizzativa nell'esecuzione dell'opera

commissionata - siano tali da giustificare la diversità di

trattamento, ai fini in esame, di tali lavoratrici rispetto a quelle

che svolgono lavoro subordinato.

Nelle indicate caratteristiche e nella circostanza che il

lavoratore a domicilio non è soggetto ai ritmi, né alle esigenze di

produttività del lavoro svolto all'interno dell'azienda, né,

infine, ai rischi connessi al raggiungimento del luogo di lavoro,

deve individuarsi, ad avviso della detta parte, la ragione della

diversa disciplina dettata dal legislatore.

Alle lavoratrici a domicilio è comunque applicabile l'art. 4

della legge n. 1204 del 1971, che, al secondo comma, consente

l'anticipazione dell'astensione obbligatoria a tre mesi dalla data

presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che,

in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi

gravosi o pregiudizievoli, e tale disposizione è diretta a

soddisfare, sia pure in limiti temporali più ristretti, le medesime

esigenze di tutela di cui alla lettera a) dell'art. 5.

L'Inps, infine, oltre a sottolineare la incompatibilità delle

previsioni contenute nelle lettere b) e c) dell'art. 5 con lo

svolgimento dell'attività nel domicilio della lavoratrice o in

locali di cui la medesima abbia la disponibilità, osserva

conclusivamente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale

n. 9 del 1976, che al legislatore non è impedito di regolamentare i

rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto della

natura particolare che alcuni rapporti assumono rispetto ad altri, e

di emanare quindi discipline diverse; così come le misure per la

tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia possono

essere graduate dal legislatore in relazione alle diverse situazioni

e all'entità dei mezzi finanziari. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro,

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici

madri), in quanto tale disposizione, indicando negli artt. 2, 4, 6 e

9 della medesima legge le norme protettive applicabili alle

lavoratrici a domicilio, non richiama anche l'art. 5, che disciplina

l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di

gravidanza.

Il giudice a quo individua in tale omissione una ingiustificata

disparità di trattamento delle lavoratrici a domicilio rispetto alle

altre lavoratrici subordinate in conflitto con i principi

costituzionali di tutela della maternità, enunciati dagli artt. 31 e

37 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

3. - La legge n. 1204 del 1971, in attuazione dei principi

costituzionali che tutelano la maternità e che impongono una

speciale adeguata protezione della madre lavoratrice e del bambino,

delinea un complesso sistema di garanzie delle lavoratrici dipendenti

durante i periodi della gravidanza e del puerperio, che si articola

attraverso la imposizione di una serie di divieti al datore di lavoro

e il riconoscimento di diritti e facoltà alle lavoratrici stesse.

Tra le specifiche misure protettive del benessere psico-fisico

della madre e del bambino, oltre al divieto di adibire la donna a

lavori pesanti, pericolosi ed insalubri, si pone l'istituto

dell'astensione obbligatoria dal lavoro, disciplinato dall'art. 4,

con il quale il legislatore ha introdotto in favore della donna una

presunzione assoluta di inabilità lavorativa della stessa nei due

mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi ad esso

successivi, imponendo al datore di lavoro un espresso divieto di

adibire al lavoro le donne in tali periodi.

Nel periodo di astensione obbligatoria, durante il quale è

inibito alla donna, senza alcuna possibilità di deroga, lo

svolgimento di attività lavorativa, è correlativamente prevista la

corresponsione di un indennizzo economico, il quale è diretto da un

lato ad evitare riflessi negativi sulla stessa scelta di maternità

della donna, dall'altro ad evitare che la perdita di reddito

lavorativo determini uno stato di bisogno della lavoratrice,

compromettendone le condizioni di vita.

Potendosi tuttavia verificare anche nelle prime fasi della

gestazione e, quindi, in epoca anteriore al periodo di astensione

obbligatoria, eventi o condizioni pregiudizievoli alla salute della

donna e del nascituro, l'art. 5 della legge in esame consente, in

particolari e tassative ipotesi, l'interdizione anticipata dal

lavoro, che è disposta, sulla base di accertamento medico,

dall'Ispettorato del lavoro, cui è rimessa anche la determinazione

della durata del periodo o dei periodi di interdizione.

La predetta interdizione è equiparata sotto tutti i profili

all'astensione obbligatoria iante partum: nell'aspetto funzionale,

perché l'interdizione persegue la medesima finalità di tutela della

salute della madre e del bambino, evitando tutto ciò che possa

compromettere il buon andamento della gestazione; nell'aspetto

sostanziale, perché una volta emanato dall'organo competente il

relativo provvedimento è inibito alla donna di svolgere attività

lavorativa durante tutto il periodo stabilito, mentre riprende vigore

il divieto per il datore di lavoro di adibire la donna al lavoro;

nell'aspetto economico, perché è garantita anche in tale periodo,

computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, la

corresponsione dell'indennità giornaliera nella stessa misura

prevista per il periodo di astensione obbligatoria.

L'identità delle rationes dei due istituti in esame e delle

conseguenze cui essi danno luogo consente, in definitiva, di

affermare che l'elemento differenziale tra l'astensione obbligatoria

ante partum e l'interdizione anticipata consiste nella circostanza

che la prima è una presunzione assoluta e generale di incapacità

lavorativa, che opera automaticamente e del tutto indipendentemente

dalle effettive condizioni di salute della donna, solo in forza della

data presunta del parto, debitamente certificata; la seconda, pur

concretandosi in una incapacità lavorativa, postula l'accertamento

in concreto dell'esistenza di una delle cause che secondo

l'apprezzamento del legislatore impediscono lo svolgimento di

attività lavorativa.

Può ritenersi perciò che la incapacità lavorativa è presunta

nell'astensione obbligatoria ed è invece presumibile

nell'interdizione anticipata, allorché si verifichino quelle

circostanze, indicate in via generale dalla norma, che devono essere

accertate nel singolo caso concreto.

4. - L'art. 1, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971

dispone testualmente che "alle lavoratrici a domicilio si applicano

le norme del presente titolo di cui agli artt. 2, 4, 6 e 9".

Occorre domandarsi se la mancata previsione dell'applicabilità

alle lavoratrici a domicilio dell'interdizione anticipata di cui

all'art. 5 della citata legge trovi adeguata giustificazione.

La funzione della interdizione anticipata - consistente

nell'impedire che la salute della lavoratrice e del nascituro siano

esposte a rischi a causa dello svolgimento di attività lavorativa in

presenza di eventi o condizioni pregiudizievoli alla gestazione - e

la correlativa corresponsione di una indennità giornaliera nel

periodo di interdizione dimostrano come l'istituto in esame

costituisca l'attuazione di quei principi costituzionali che

impongono di proteggere la maternità e di assicurare alla madre e al

bambino una speciale adeguata protezione.

Da tale ineludibile premessa deriva che in presenza di situazioni

omogenee la tutela della maternità non tollera esclusioni né vuoti

normativi, non potendosi consentire che vi siano categorie di

lavoratrici escluse dal beneficio di quel livello di protezione che

è assicurato alla generalità delle lavoratrici subordinate dalla

legge n. 1204 del 1971, al di fuori di quelle ipotesi in cui una

diversa disciplina è stata ritenuta giustificata in forza della

specialità del rapporto di lavoro (si vedano, ad esempio, le

sentenze nn. 86 del 1994, 9 del 1976 e 27 del 1974, relative alla

legittimità della esclusione del divieto di licenziamento per le

collaboratrici domestiche).

Ad avviso di questa Corte, le caratteristiche del lavoro a

domicilio, ancorché peculiari soprattutto in relazione alle concrete

modalità di svolgimento, non sono idonee a giustificare

l'inapplicabilità dell'interdizione anticipata alle lavoratrici

occupate in tali attività.

È ben vero che la lavoratrice a domicilio non è sottoposta agli

stessi ritmi del lavoro che si svolge all'interno dell'impresa e che

può eventualmente beneficiare dell'aiuto accessorio di membri della

sua famiglia conviventi e a carico; così come è innegabile che alla

lavoratrice a domicilio, tenuta ad osservare le direttive

dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le

caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, deve

riconoscersi una certa autonomia gestionale nella concreta

organizzazione dell'attività commissionatale.

Ciò non esclude tuttavia che qualora insorgano eventi o

condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino,

tali da impedire di fatto lo svolgimento dell'attività, la

lavoratrice potrebbe essere indotta ad eseguire comunque il lavoro

commissionato al fine di non subire la perdita di reddito; ove poi si

consideri che le lavoratrici a domicilio sono retribuite in base alle

tariffe di cottimo, nella cui determinazione assume particolare

rilievo l'elemento temporale nella lavorazione dei prodotti, risulta

ancora più evidente come la lavoratrice, pur in presenza di cause

ostative all'esecuzione dell'attività, potrebbe essere costretta a

mantenere un insostenibile ritmo di lavoro per evitare decrementi di

reddito, non potendo beneficiare in tali circostanze delle forme di

provvidenza a sostegno della maternità, che invece vengono

riconosciute alle altre lavoratrici dipendenti.

La lamentata inapplicabilità dell'art. 5 della legge n. 1204 del

1971 priva dunque ingiustificatamente la lavoratrice a domicilio di

una specifica tutela, non potendo questa ottenere l'interdizione

anticipata, né conseguentemente beneficiare della relativa

indennità giornaliera.

Un tale vuoto normativo in nessun caso potrebbe essere colmato

mediante il ricorso al trattamento assicurativo di malattia, e ciò

per l'impossibilità di equiparare la maternità alla malattia, in

considerazione della diversità concettuale e naturalistica che

intercorre tra l'evento biologico e quello patologico.

La norma che discrimina irragionevolmente le lavoratrici a

domicilio rispetto alla generalità delle lavoratrici subordinate e

che non assicura un'adeguata protezione della maternità è quindi

contraria ai principi costituzionali che detta tutela esigono: onde

la sua declaratoria di illegittimità costituzionale.

Si deve constatare infine che la legge 8 marzo 2000, n. 53

(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,

per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei

tempi delle città), pur ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo di

applicazione di alcune norme protettive della legge n. 1204 del 1971,

quali quelle relative all'astensione facoltativa e ai periodi di

riposo, non ha modificato la disciplina di tutela della maternità

delle lavoratrici a domicilio, essendo rimasto invariato il secondo

comma dell'art. 1 della legge n. 1204, il quale pertanto non può

sottrarsi alla declaratoria di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'applicabilità

alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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