Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge citata, sollevata, in rifer…
Art. 2 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 1 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.
Un divieto che comporti un mero differimento dell'efficacia del licenziamento, intimato alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e di puerperio, anziché la nullità radicale di esso, rappresenta una misura di tutela insufficiente per la donna lavoratrice. La protezione cui fa riferimento la norma costituzionale (art. 37), infatti, non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; il quale rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino. Conseguentemente tali principi, collegati a quello d'uguaglianza, impongono alla legge di impedire che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie per la lavoratrice madre per evitare anche che la maternità si traduca, in concreto, in un impedimento alla realizzazione dell'effettiva parità di diritti della donna lavoratrice. Devesi, pertanto, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio.
Art. 2 Tutela delle lavoratrici madri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2000 al 27 aprile 2001. 346 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
tolto: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
tolto: b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
tolto: c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attivita' lavorativa stagionale e, sempreche' non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art2 · fonte del testo
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