Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri),

promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1995 dal Tribunale di

Varese nel procedimento civile vertente tra Anelli Sonia e

Immobiliare Tunisia Settala s.a.s., iscritta al n. 499 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Anelli Sonia;

Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Roberto Muggia per Anelli Sonia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio civile promosso da Sonia Anelli contro

la s.a.s. Immobiliare Tunisia Settala per ottenere la dichiarazione

di nullità, con i provvedimenti conseguenti, del recesso dal

rapporto di portierato intimatole dalla datrice di lavoro durante il

periodo di prova per esito negativo dell'esperimento, mentre la

lavoratrice si trovava in stato di gravidanza, la Corte di

cassazione, con sentenza 22 aprile 1993, n. 4747, ha annullato la

sentenza del Tribunale di Milano confermativa della sentenza di primo

grado che aveva respinto la domanda, formulando il seguente principio

di diritto "la disposizione dell'art. 1 del d.P.R. 25 novembre 1976,

n. 1026 - recante il regolamento di esecuzione della legge 30

dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri -,

secondo cui le norme che vietano il licenziamento di queste ultime

non escludono il recesso per esito negativo della prova, è

illegittima e, pertanto, quale atto amministrativo, va disapplicata

dal giudice ordinario a norma dell'art. 4 della legge abolitiva del

contenzioso amministrativo, stante il suo contrasto con le finalità

perseguite dalla legge della cui esecuzione si tratta".

Così interpretati, come non eccettuanti dal divieto di

licenziamento il recesso per esito negativo della prova, gli artt. 1

e 2 della legge n. 1204 del 1971 sono impugnati, in riferimento agli

artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Varese, al

quale la causa è stata rinviata, con ordinanza del 12 gennaio 1995

(pervenuta alla Corte costituzionale il 20 luglio 1995), nella parte

in cui non prevedono l'eccezione esclusa dal principio di diritto

prescritto al giudice di rinvio.

Ad avviso del tribunale rimettente, la normativa impugnata

contrasta con l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del

principio di eguaglianza, attesa l'analogia del recesso per esito

negativo della prova con la risoluzione del rapporto di lavoro per

scadenza del termine, caso, quest'ultimo, espressamente eccettuato

dall'art. 2, terzo comma, lett. c), della citata legge, sia sotto il

profilo del principio di ragionevolezza, atteso che il datore di

lavoro viene costretto a mantenere in servizio la lavoratrice

nonostante che l'esperimento, oggetto del patto di prova, ne abbia

dimostrato l'inidoneità alle mansioni per le quali è stata assunta.

Inoltre, in quanto vanificano la tutela che il patto di prova

assicura al datore di lavoro, le norme impugnate sono censurate anche

per violazione del principio dell'autonomia contrattuale garantito

dagli artt. 41 e 42 Cost.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata. Si osserva che il rapporto di portierato

non è equiparabile al lavoro domestico e si richiamano le norme di

tutela della maternità nella Costituzione e nelle convenzioni

internazionali. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 30 dicembre 1971, n.

1204, nella parte in cui non escludono dall'ambito normativo del

divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e

puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito

negativo della prova.

L'esclusione è prevista dall'art. 1 del regolamento di esecuzione

della legge, approvato con d.P.R. 25 no-vembre 1976, n. 1026. Ma nel

corso del processo a quo la Corte di cassazione ha ritenuto

illegittima la norma regolamentare formulando un principio di diritto

che vincola il giudice di rinvio a disapplicarla.

2. - In relazione all'art. 1 della legge la questione è

inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto perché la norma

speciale del terzo comma, concernente le lavoratrici addette ai

servizi domestici e familiari, è estranea al caso oggetto del

giudizio a quo in cui si tratta di un rapporto di portierato con una

società immobiliare, non configurabile come una specie di servizio

familiare. In secondo luogo, perché questa norma, additata come

tertium comparationis ai fini dell'art. 3 Cost., ha una portata più

estesa rispetto alla questione: essa dispone in generale

l'inapplicabilità alle lavoratrici domestiche del divieto di

licenziamento previsto dal successivo art. 2, mentre per il rapporto

di portierato in causa (come per ogni altro rapporto di lavoro

diverso da quelli indicati dall'art. 1, terzo comma) l'ordinanza di

rimessione tende a escludere dal divieto soltanto il recesso per

esito negativo della prova.

3.1. - In relazione all'art. 2, terzo comma, della legge n. 1204

del 1971 la questione è fondata.

Ai fini del principio di eguaglianza non occorre prendere partito

in ordine alla costruzione dogmatica del patto di prova. Si

costruisca il contratto di lavoro con clausola di prova come fonte di

due rapporti, uno - il rapporto in prova - a tempo determinato (cfr.

sentenza n. 204 del 1976), ovvero a termine finale incerto con

limite massimo di durata, l'altro - il rapporto definitivo -

sottoposto a condizione sospensiva negativa (mancato recesso di una

delle parti entro il termine massimo della prova), oppure, secondo la

concezione tradizionale, come unico rapporto soggetto a condizione

potestativa risolutiva (recesso di una delle parti entro il tempo

massimo della prova), in ogni caso la dichiarazione di recesso del

datore di lavoro per esito negativo della prova "non può essere

propriamente qualificata come licenziamento" (Cass. n. 400 del 1978)

ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza

del termine, annoverata dall'art. 2, terzo comma, lett. c), tra i

casi ai quali il divieto di licenziamento non si applica. Nei

contratti di durata l'avveramento della condizione risolutiva,

essendo privo di efficacia retroattiva (art. 1360, secondo comma,

cod.civ.), è praticamente equiparato al verificarsi di un termine

finale originariamente incerto.

L'art. 1 del regolamento di esecuzione non è che uno svolgimento

analitico della terza ipotesi eccettuata dalla legge, mentre

l'opposto principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione

attribuisce alla legge un significato contrastante col criterio di

pari trattamento di casi uguali o simili.

3.2. - Ancora più marcata è la violazione dell'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo del principio di razionalità, sia nel

senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non

contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di

ragionevolezza.

Poiché il divieto stabilito dalla norma impugnata sospende

soltanto il potere di licenziamento, non il rapporto di lavoro, ne

consegue che, essendo il recesso per ipotesi nullo, quando

sopraggiunge il termine massimo della prova il rapporto diventerebbe

automaticamente definitivo malgrado il giudizio non favorevole in

merito all'esito dell'esperimento espresso dal datore sulla base di

comprovati elementi oggettivi di valutazione. In tal modo, come

osserva giustamente il giudice rimettente, la clausola di prova viene

vanificata in aperta contraddizione con la facoltà di stipularla

attribuita all'autonomia delle parti dall'art. 2096 cod.civ.

Inoltre, contro ogni criterio di ragionevolezza, il datore di

lavoro è messo nell'alternativa o di continuare ad accettare (salvo

il periodo di interdizione dal lavoro) la prestazione, a lui non

conveniente, di una lavoratrice dimostratasi inidonea alle mansioni

di assunzione, oppure di rifiutarla ma continuando a pagare la

retribuzione pattuita: e ciò almeno fino al compimento di un anno

di età del bambino, e sempre che l'inidoneità alle mansioni sia

tale da giustificare, dopo questo termine, non semplicemente il

recesso ai sensi dell'art. 2096 cod.civ. (ormai non più possibile,

essendo il rapporto diventato definitivo), ma il licenziamento

ordinario per motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15

luglio 1966, n. 604.

4. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua

della norma impugnata, che si va a pronunciare, non significa che la

condizione fisiopsichica in cui versa la lavoratrice non abbia

riflessi sulla disciplina del recesso per mancato superamento della

prova. L'esonero dall'obbligo di motivazione, secondo la disciplina

generale degli artt. 2096 cod.civ. e 10 della legge n. 604 del 1966,

vale soltanto se il datore di lavoro provi o comunque (come nel caso

di specie) sia acquisita la certezza che al momento del recesso egli

ignorava lo stato di gravidanza della lavoratrice, salva a

quest'ultima la prova che il licenziamento è stato determinato da

altri motivi pur sempre estranei alle finalità dell'esperimento.

Altrimenti subentra una disciplina speciale analoga a quella

elaborata dalla Corte di cassazione, e condivisa da questa Corte

(sent. n. 255 del 1989), per le assunzioni con patto di prova di

soggetti avviati obbligatoriamente al lavoro: disciplina fondata

sulla ratio di maggiore tutela dei lavoratori che si trovano in

condizioni fisiche o sociali di particolare debolezza.

Il datore che risolve il rapporto di lavoro in prova con una

lavoratrice di cui, all'atto del recesso, gli è noto lo stato di

gravidanza deve spiegare motivatamente le ragioni che giustificano il

giudizio negativo circa l'esito dell'esperimento, in guisa da

consentire alla controparte di individuare i temi della prova

contraria e al giudice di svolgere un opportuno sindacato di merito

sui reali motivi del recesso, al fine di escludere con ragionevole

certezza che esso sia stato determinato dalla condizione di donna

incinta.

5. - Restano assorbite le censure riferite agli artt. 41 e 42 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici

madri), nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto

di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge citata, sollevata, in riferimento agli artt.

3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Varese con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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