Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso

con ordinanza emessa il 18 luglio 1990 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Coppola Maria e s.a.s Fiera ed

altri, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Coppola

Maria e s.a.s. Fiera ed altri, il Tribunale di Napoli, con ordinanza

del 18 luglio 1990, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt.

3 e 37, comma primo, Cost., una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,

interpretato nel senso che "il licenziamento intimato alla

lavoratrice madre durante il periodo di interdizione sia inefficace

sino al compimento del primo anno di età del bambino e non già

nullo".

Il giudice a quo, premesso che l'interpretazione della disposizione

impugnata sottoposta al vaglio di costituzionalità sarebbe

assolutamente prevalente nella giurisprudenza della Corte di

cassazione, osserva che tale interpretazione non garantirebbe in

maniera adeguata il diritto della donna ad essere madre senza che ne

sia pregiudicata la sua posizione lavorativa, protetto dal combinato

disposto degli artt. 3 e 37, primo comma, Cost.

Infatti, per un verso, soltanto la dichiarazione di nullità di

tale licenziamento sarebbe idonea a privarlo di qualsiasi rilievo

giuridico, sottraendo effettivamente al datore di lavoro -

limitatamente al periodo di interdizione - l'esercizio di poteri

connessi oggettivamente con la maternità della lavoratrice, di

poteri, cioè che non possano fondarsi sulle ipotesi previste dalle

lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo impugnato.

Per altro verso, la necessaria tranquillità nella cura propria e

del bambino che con la garanzia del posto di lavoro si è inteso

assicurare alla lavoratrice, in attuazione dell'art. 37 Cost.,

sarebbe innegabilmente compromessa dalla preoccupazione di rimanere

soggetta ad un licenziamento soltanto differito nel tempo fino al

compimento di un anno di età del bambino.

Ulteriore argomento a favore della necessaria nullità si dovrebbe

poi trarre dal fatto che a tale conseguenza è assoggettato il

licenziamento per causa di matrimonio, il cui divieto sarebbe diretto

a perseguire scopi analoghi a quelli del divieto ora oggetto di

esame.

Infine, dovrebbe tenersi in considerazione che, nei casi

verificatisi anteriormente alla legge n. 108 del 1990 e ricadenti al

di fuori delle "aree protette" dal regime di stabilità, la garanzia

del posto di lavoro, e dunque dei fini posti dall'art. 37 Cost.,

potrebbe essere assicurata alla lavoratrice unicamente dagli

strumenti apprestati dall'art. 2 impugnato.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte le parti private non si

sono costituite né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto

1. - L'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla "Tutela

delle lavoratrici madri", stabilisce che le lavoratrici che si

trovino in stato di gravidanza o puerperio non possono essere

licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del

periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 4 della

medesima legge, nonché fino al compimento di un anno di età del

bambino. Il divieto di licenziamento - che opera in connessione con

lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio - non si applica nei

casi di colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa per la

risoluzione del rapporto, di cessazione dell'attività dell'azienda

cui essa è addetta, di ultimazione della prestazione per la quale la

lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto per

scadenza del termine.

Il Tribunale di Napoli dubita che la predetta norma - interpretata

nel senso che il licenziamento intimato alla lavoratrice durante il

periodo di vigenza del divieto sia temporaneamente inefficace sino al

compimento di un anno di età del bambino anziché affetto da

invalidità assoluta - contrasti con gli artt. 3 e 37, primo comma,

della Costituzione. La norma, invero, non privando tale licenziamento

dei suoi effetti giuridici ma disponendo una mera sospensione

temporanea di questi ultimi, non offrirebbe alla lavoratrice una

protezione adeguata: se la lavoratrice madre, colpita dal

licenziamento, pur illegittimo, dovesse prendere atto, non già della

nullità di esso, ma del mero differimento del suo effetto

risolutorio, ne risulterebbe compromessa quella condizione di

tranquillità che è invece necessaria affinché la madre possa

provvedere alla cura propria e a quella del figlio, con ogni

prevedibile conseguenza negativa sullo svolgimento fisiologico della

gestazione e dell'allattamento.

Inoltre, in conseguenza della mancanza di quella protezione, la

maternità si tradurrebbe in un pregiudizio per la posizione

lavorativa della donna e quindi in un inammissibile ostacolo alla

realizzazione della sua piena eguaglianza nel mondo del lavoro.

2. - La questione è fondata.

Certamente, l'interpretazione che la giurisprudenza di

legittimità ha dato pressoché costantemente alla norma impugnata è

nel senso della inefficacia temporanea del licenziamento intimato

alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio

precisato nella norma stessa. Le Sezioni Unite della Corte di

cassazione hanno confermato tale orientamento con la sentenza n. 8535

del 21 agosto 1990, affermando che, nonostante l'esplicito divieto

stabilito dall'art. 2 della legge n. 1204, il licenziamento disposto

nel periodo suddetto deve ritenersi meramente inefficace,

analogamente a quanto ritenuto per il licenziamento intimato durante

la malattia del lavoratore e prima dell'esaurirsi del così detto

periodo di comporto. Ciò in ragione sia del carattere meramente

temporaneo del divieto, sia della mancanza di una espressa previsione

di nullità del recesso operato in violazione di esso (quale quella

invece contenuta nell'art. 1 della legge n. 7 del 1963), nonché in

considerazione del fatto che la conservazione del posto durante il

periodo di gravidanza e puerperio è sufficiente a realizzare i fini

di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti perseguiti dalla

legge n. 1204.

3. - La legge n. 1204 del 1971, sulla tutela delle lavoratrici

madri, con l'intento di dare più ampia e incisiva attuazione ai

richiamati precetti costituzionali ha migliorato notevolmente il

trattamento disposto dalla precedente legge n. 860 del 1950, e ciò

soprattutto prevedendo per la lavoratrice, un periodo di astensione

obbligatoria dal lavoro (artt. 4 e 5), nonché la possibilità di

fruire di periodi di assenza facoltativa (art. 7) e di riposi

giornalieri (art. 10). Orbene, presupposto essenziale e cardine di

questo sistema normativo, e di tutte le numerose altre disposizioni

protettive previste dalla legge, è il divieto di licenziamento

previsto - tranne per i casi tassativamente elencati - dall'art. 2,

come dimostra il fatto che tale divieto è penalmente sanzionato

dall'art. 31 della medesima legge. Ed infatti, in mancanza di tale

divieto, non soltanto il datore di lavoro potrebbe liberarsi,

licenziando la lavoratrice, degli oneri che la normativa di tutela

pone a suo carico, ma la lavoratrice stessa potrebbe essere indotta,

dal timore del licenziamento, a rinunziare ad avvalersi delle misure

di tutela per lei predisposte ed in particolare di quelle che la

legge rimette alla sua libertà di scelta (e, ancor prima, potrebbe

essere indotta a rinunziare alla stessa maternità).

È pur vero che, terminato il periodo previsto dall'art. 2 il

datore riacquista comunque il potere di recedere dal rapporto nei

casi e alle condizioni previste dalla legge; ma, una volta che il

rapporto di lavoro è rientrato nei binari della normalità, è ben

più difficile che si verifichi l'ipotesi - ed è quindi più

difficile che vi sia il fondato e condizionante timore - di un

licenziamento determinato dagli inconvenienti che le misure di

garanzia previste dalla legge n. 1204 hanno comportato per il datore

di lavoro in una fase del rapporto ormai pregressa.

4. - Un divieto che comporti un mero differimento dell'efficacia

del licenziamento anziché la nullità radicale di esso rappresenta

però una misura di tutela insufficiente rispetto alle direttive

dell'art. 37 della Costituzione anche sotto un altro profilo.

La protezione cui fa riferimento la norma costituzionale, infatti,

non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma

investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge

tra madre e figlio; il quale rapporto - come ha affermato questa

Corte - deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni

più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di

carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo

della personalità del bambino (sentenze nn. 1 del 1987 e 332 del

1988). Nel contempo, il principio posto dall'art. 37 - collegato al

principio di uguaglianza - impone alla legge di impedire che possano,

dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino,

derivare conseguenze negative e discriminatorie.

Entrambe queste esigenze impongono, per lo stato di gravidanza e

puerperio, di adottare misure legislative dirette non soltanto alla

conservazione dell'impiego, ma anche ad evitare che nel relativo

periodo di tempo intervengano, in relazione al rapporto di lavoro,

comportamenti che possano turbare ingiustificatamente la condizione

della donna ed alterare il suo equilibrio psico-fisico, con serie

ripercussioni sulla gestazione o, successivamente, sullo sviluppo del

bambino. Al fine di assicurare una effettiva tutela a tali interessi

invero la sola conservazione temporanea del rapporto, pur rimanendo

essenziale, non è tuttavia sufficiente. Non vi è dubbio, infatti,

che l'intimazione del licenziamento fuori dai casi espressamente

previsti, soprattutto nella particolare condizione in cui si trova la

donna nel periodo di gravidanza ed in quello di puerperio, è causa

di grave turbamento, anche se gli effetti del recesso non sono

immediati ma differiti. Questa sorta di licenziamento annunciato,

infatti, prospetta alla lavoratrice la certezza del venir meno, a

breve termine, di un reddito personale che può anche essere l'unico,

non solo per la stessa donna ma anche per il suo nucleo familiare, o

che può costituire comunque una quota essenziale del reddito

familiare complessivo; e ciò proprio in un momento in cui le

esigenze connesse alla nascita del figlio impongono nuovi oneri. E

comporta la necessità di reperire tempestivamente altre fonti di

reddito e di riorganizzare in conseguenza la propria esistenza e

quella della propria famiglia: il che non può non interferire in

modo pesantemente negativo sulle condizioni della donna e sul suo

rapporto con il figlio e quindi sulla salute e sulla formazione della

personalità di quest'ultimo. È inoltre appena il caso di

sottolineare quanto difficile si presenti - in una situazione ormai

cronicamente distante dal pieno impiego - una prospettiva di

occupazione per le donne con prole in tenera età, spesso colpite da

una sostanziale discriminazione.

Né la gravità di una simile turbativa può considerarsi rimossa

o anche significativamente attenuata dalle norme, pure di recente

introduzione, che delimitano o regolano in varia misura il potere di

recesso del datore di lavoro. In primo luogo, infatti, si tratta di

discipline che non hanno specifico riguardo alle esigenze di tutela

differenziata imposte dall'art. 37 - ma anche dall'art. 31 - con

riferimento alla condizione della donna e alla maternità. In secondo

luogo, per gran parte delle situazioni di prevalente impiego

femminile la tutela è soltanto obbligatoria e ridotta ad un compenso

risarcitorio assai limitato.

5. - Se queste sono le esigenze ed i principi di rango

costituzionale sottesi al divieto di licenziamento della lavoratrice

nel periodo di gravidanza e puerperio, ne deriva essere essenziale

che tale divieto sia assistito da quelle misure idonee ad impedire

che l'atto vietato sia ugualmente compiuto e sia ugualmente

conveniente per chi lo compie. Ciò dà ragione della sanzione penale

prevista dall'art. 31; ma ciò soprattutto richiede, sul piano

civile, che, se il licenziamento vietato viene ugualmente disposto,

l'ordinamento giuridico, di cui esso costituisce una violazione, non

lo recepisca in alcuna misura e cioè lo consideri totalmente

improduttivo di effetti, come del resto è disposto per l'ipotesi,

per certi aspetti analoga, del licenziamento per causa di matrimonio,

di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 7, che peraltro è anche

funzionalmente connessa alle concrete esigenze di tutela della

maternità, come mise in rilievo questa Corte con la sentenza n. 27

del 1969.

Né, d'altra parte, potrebbe opporsi che la nullità eccederebbe

gli scopi della tutela in quanto non sarebbe limitabile solo a tale

periodo, ed occorrerebbe, per procedere ad un successivo recesso, la

sussistenza di una nuova causa giustificatrice. Alle considerazioni

già svolte circa la individuazione degli scopi di tutela che vengono

qui in considerazione, deve essere aggiunto il rilievo che, terminato

il periodo protetto, il datore di lavoro riacquista l'integrità del

suo potere di recesso, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e

delle regole da essa imposte. Il che certamente potrà richiedere se

tale è la normativa applicabile nella fattispecie concreta - la

sussistenza di una causa giustificatrice, ma nulla esige che la

stessa sia nuova, essendo invece necessario soltanto - come del resto

è logico - che essa sussista (ancora) al momento in cui il

licenziamento viene legittimamente intimato.

6. - Infine, resta da precisare che il rafforzamento della tutela

conseguente alla presente pronunzia è anche uno strumento necessario

per evitare che la maternità si traduca in concreto in un

impedimento alla realizzazione dell'effettiva parità di diritti

della donna lavoratrice. Ciò è in piena sintonia con lo stesso art.

37 Cost., che, letto in connessione con l'art. 3, secondo comma,

impone di accordare alla donna le misure speciali e più energiche di

protezione necessarie a rimuovere le gravi discriminazioni che in

fatto la colpiscono in relazione ai compiti connessi con la

maternità e la cura dei figli e della famiglia, dal cui assolvimento

peraltro trae vantaggio l'intera comunità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella

parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità

del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di

gestazione e di puerperio indicato nel predetto articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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