Art. 57 — Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.29 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del 1998

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Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

  • a)riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
  • b)adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
  • c)garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
  • d)possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Testo in vigore dal 9 maggio 2001 al 24 novembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 57, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14591/2026

    17 maggio 2026

    In tema di repressione della condotta antisindacale, la norma del Regolamento di Ateneo di un'Università che stabilisce l'incompatibilità tra la carica di rappresentante sindacale e quella di componente del Comitato unico di garanzia (C.U.G.) comporta una lesione delle prerogative sindacali, perché tale limite non è previsto dalla legge, ponendosi in contrasto con l'art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001 - che, da un lato, non prevede alcuna delega alla P.A. in tema di individuazione di ipotesi di incompatibilità per la nomina e, dall'altro, consente una designazione libera dei componenti del CUG da parte delle organizzazioni sindacali, senza alcuna possibilità di interferenza da parte della P.A. stessa - e non è rispondente ad alcuna reale esigenza che lo giustifichi.

    Art. 57 · Art. 28 statuto dei lavoratori

    Rassegna di maggio 2026, p. 196 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art57 · fonte del testo

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