Art. 58 — Finalità (Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.30 del d.lgs n.546 del 1993)

(( Al fine di realizzare il piu' efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 25 maggio 2017, n. 75)). ((Per le finalita' di cui al comma 1,)) il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ((cura il)) processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

Testo vigente dal 22 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2001 al 22 giugno 2017. 122 parole tolte, 35 parole aggiunte.

Al fine di realizzare il piu' efficace controllo tolto: dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al aggiunto: del costo del lavoro, il Ministero tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede tolto: alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. Per le finalita' di cui al comma 1, aggiunto: all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche tolto: impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993 aggiunto: e al relativo costo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 25 maggio 2017, n.tolto: 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di aggiunto: 75. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tolto: avvia un aggiunto: cura il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art58 · fonte del testo

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