Art. 42-bis — Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

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Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 28 agosto 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 42-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29090/2025

    4 novembre 2025

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis vigente), nel disporre che le P.A., prima di procedere ai concorsi sui posti vacanti, devono dare corso alla mobilità immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti, appartenenti alla stessa area funzionale, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo e richiedenti il trasferimento, si riferisce solo alle predette forme di dislocazione del dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza - imperniate sul preminente interesse dell'amministrazione di destinazione ad usufruire delle sue prestazioni -, e non anche ad altre forme, caratterizzate dal preminente interesse del lavoratore ad operare presso detta amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente di immissione nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestava servizio in assegnazione temporanea per esigenze familiari, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).

    Art. 42-bis · Art. 30 TU pubblico impiego · Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 58 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Rassegna di novembre 2025, p. 97 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 99/2024

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa». La norma censurata dal Consiglio di Stato, terza sezione, ristringe irragionevolmente l’ambito di applicazione dell’istituto, minando la finalità di rilievo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli nei loro primissimi anni di vita. A fronte di una simile ratio, la limitazione imposta non tiene nella dovuta considerazione la maggiore complessità ed eterogeneità che caratterizza l’odierna organizzazione della vita familiare, alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, grazie anche alle nuove tecnologie, sia i sistemi di trasporto; di conseguenza, compromette l’adeguata tutela e la ricomposizione di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori – situazione, nella realtà, sempre meno rara – si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, prestando le proprie rispettive attività in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare. (Precedente: S. 209/2022).

    Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' · Art. 42-bis Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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