Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

Art. 64 — Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

In materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente ((, a prescindere, per quanto concerne l'indennita' di maternita' spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attivita' lavorativa)). A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto. 26

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennita' di maternita' per un periodo di tre mesi anziche' di cinque mesi".

Testo vigente dal 14 giugno 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 257/2012

    Ha colpito questo articolo
    22 novembre 2012

    Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. Infatti - a parte l'irrilevanza del mancato espresso richiamo da parte dell'art. 64 cit. all'affidamento preadottivo, situazione che si deve considerare compresa nella tutela per implicito, sulla base del quadro normativo di riferimento - l'attribuzione dell'indennità de qua per un solo trimestre dà luogo ad un appare manifestamente irragionevole rispetto al periodo di cinque mesi riconosciuto in favore sia delle lavoratrici dipendenti il congedo di maternità, sia delle lavoratrici che abbiano adottato un minore, vuoi in caso di adozione nazionale vuoi in caso di adozione internazionale (art. 26, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, come sostituito dall'art. 2, comma 452, della legge n. 244 del 2007). Tale disciplina, infatti, senza alcun valido motivo, non soltanto non offre una adeguata tutela alla donna in maternità appartenente alla categoria considerata, ma soprattutto si pone in contrasto con il preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993), interesse cui mira tutta la normativa sulla tutela della maternità, come più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale. Inoltre, la disciplina stessa determina una discriminazione che si rivela lesiva del principio di parità di trattamento tra le due figure di lavoratrici sopra indicate che, con riguardo ai rapporti con il minore (adottato o affidato in preadozione), nonché alle esigenze che dai rapporti stessi derivano, stante l'identità del bene da tutelare, vengono a trovarsi in posizioni di uguaglianza. Infatti, nonostante le indubbie diversità esistenti tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici iscritte alla gestione separata, che rendono le due categorie non omogenee, tuttavia, con riguardo alla questione in esame vengono in rilievo non già tali differenze, bensì la necessità di adeguata assistenza per il minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, anche nel periodo che precede il suo ingresso nella famiglia stessa, e tale necessità si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici.

    Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost. · Art. 64 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art64 · fonte del testo

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