Art. 23 — Calcolo dell'indennità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita', per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternita'. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennita' economiche di malattia. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c). Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

  • a)nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
  • b)nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
  • c)in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Testo vigente dal 26 aprile 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18449/2025

    7 luglio 2025

    In tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, il pagamento sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo e non contestato al momento della relativa erogazione non può essere interpretato come direttamente discriminatorio dei diritti della madre sulla base di una diversa interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta, dovendosi piuttosto qualificare come inadempimento parziale della corrispondente obbligazione, tutelabile mediante gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come direttamente discriminatoria, per violazione della normativa sulla tutela della maternità, la liquidazione, da parte dell'Inps, dell'indennità di maternità dovuta a un'assistente di volo, determinandola sulla base del computo dell'indennità di volo al 50% - alla stregua di un'interpretazione avallata dalla giurisprudenza e non contestata dalla lavoratrice - anziché al 100%, come successivamente invalso sulla scorta di sopravvenuto orientamento della giurisprudenza di legittimità).

    Art. 23 · Art. 22 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 25 Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 273 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art23 · fonte del testo

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