Art. 21 — Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

[1]Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennita' di maternita' il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. ((Il)) certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, ((secondo le modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS)). La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, ((secondo le modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).

[2]38

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

38

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 9) che "Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001".

Testo vigente dal 14 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2014 al 14 settembre 2016. 193 parole tolte, 27 parole aggiunte.

… del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. tolto: A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il aggiunto: Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato … Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalita' e utilizzando i servizi tolto: definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. aggiunto: resi disponibili dall'INPS. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita … privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi tolto: definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal duecento settantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni aggiunto: resi disponibili dall'INPS. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

    Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 9) che "Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art21 · fonte del testo

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