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Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

  • 1)l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza (( in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione)), rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
  • 2)colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
  • 3)il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
  • 4)colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilita'. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
  • 5)colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
  • 6)colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • 7)colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Testo in vigore dal 23 agosto 2005 al 27 febbraio 2011

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 120/2013

    Ha colpito questo articolo
    5 giugno 2013

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 63 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti in quanto la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità e di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione. - V. sentenze nn. 277/2011 e 67/2012).

    Art. 63 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 70 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 276/2012

    Questione infondata
    6 dicembre 2012

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 24 Cost., dell'art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, censurato nella parte in cui esclude le cause di opposizione ex lege 681/1989 dal novero di quelle che non determinano la decadenza ovvero l'incompatibilità al pari di quelle tributarie. Premesso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare l'art. 51 Cost. stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e che restrizioni del diritto di elettorato passivo sono ammissibili in presenza di situazioni particolari e per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale che presuppone un bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e tutela delle cariche pubbliche, la natura speciale della giurisdizione tributaria, imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, implica una ontologica diversità rispetto al giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il quale ha natura di giudizio civile a cognizione ordinaria, e non può pertanto essere assunta quale idoneo tertium comparationis per operare il riscontro della lamentata violazione del principio di uguaglianza. Inoltre, non sussiste la violazione dell'art. 24 Cost. atteso che la stessa previsione della causa di incompatibilità per lite pendente rappresenta il risultato di un bilanciamento di valori aventi uguale rilievo costituzionale, tenuto altresì conto del fatto che l'amministratore locale ha la facoltà di eliminarla mediante una scelta personale. - Sul diritto di elettorato passivo, v. le citate sentenze n. 25 del 2008 e n. 288 del 2007. - Sulla discrezionalità del legislatore nell'attuare l'art. 51 Cost. stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, v., citate, le sentenze n. 240 del 2008 e n. 160 del 1997. - In relazione all'imprescindibile collegamento della giurisdizione tributaria con la "materia tributaria" v. le citate sentenze n. 39 del 2010, nn. 130 e 64 del 2008.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 24 cost. · Art. 63 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 377/2008

    Questione infondata
    20 novembre 2008

    È inammissibile, in riferimento agli articoli 3, 24 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede, anche agli effetti di cui al successivo articolo 68, comma 2, che colui il quale ha una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile (od amministrativo) con il Comune, è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Risultando infondata la questione relativa all'articolo 69, comma 5, dello stesso decreto legislativo, il giudice rimettente difetta di giurisdizione sulla controversia e, pertanto, non può fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo , derivandone l'irrilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 51 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2002 al 23 agosto 2005. 11 parole aggiunte.

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza aggiunto: in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art63 · fonte del testo

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