Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

  • 1)il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
  • 2)nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
  • 3)NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66;
  • 4)nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  • 5)i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.
  • 6)nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace;
  • 7)i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
  • 8)il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
  • 9)i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; 39
  • 10)i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
  • 11)gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
  • 12)i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione. Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. ((La causa di ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in quello nel quale intende candidarsi)). Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

39

La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (in G.U. 1° s.s. 11/2/2009, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, numero 9), del presente articolo 60 "nella parte in cui prevede l'ineleggibilita' dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"

Testo vigente dal 15 agosto 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 27/2009

    Ha colpito questo articolo
    6 febbraio 2009

    Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «nella parte in cui estende ai direttori sanitari delle case di cura private convenzionate la sanzione dell'ineleggibilità a sindaco e consigliere dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate», secondo la quale la presunta illegittimità deriverebbe non dalla previsione dell'ineleggibilità dei dirigenti sanitari privati, operata dalla disposizione impugnata, ma dalla mancata previsione dell'ineleggibilità dei dirigenti sanitari pubblici. Il giudice rimettente, infatti, appunta le sue censure sulla disparità di trattamento e non esprime alcuna preferenza per il regime più rigoroso di ineleggibilità, previsto dalla disposizione impugnata.

    Art. 60 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 217/2006

    Questione infondata
    1 giugno 2006

    Va respinta l'eccezione di inammissibilità, per la mancata descrizione della fattispecie da parte del giudice remittente, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., dell'art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale "i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia", in quanto il contesto dell'ordinanza rende sufficientemente evidente l'oggetto del giudizio elettorale a quo , vertente sull'eleggibilità del convenuto ad una delle cariche elettive indicate dalla disposizione denunciata, per essere egli titolare, in una società per azioni con capitale maggioritario dell'ente locale, di una delle funzioni dalla stesa disposizione previste.

    Art. 60 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2014 al 15 agosto 2015. 36 parole aggiunte.

… in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. aggiunto: La causa di ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in quello nel quale intende candidarsi. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art60 · fonte del testo

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