Art. 66 — Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunita' montana.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 220/2003

    Questione infondata
    24 giugno 2003

    Le norme di cui agli articoli 63 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – denunciate nella parte in cui, disciplinando, rispettivamente, le incompatibilità con la carica di Sindaco e le incompatibilità con la carica di Sindaco di uffici delle aziende sanitarie ed ospedaliere, non prevedono l’incompatibilità della carica di Sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale unità sanitaria – è frutto di una scelta del legislatore delegato che non può ritenersi eccedere l’ambito del compito di coordinamento conferito con una legge di delega complessiva (l. 3 agosto 1999, n. 265), ad ampio raggio, espressamente destinata a investire, per la prima volta, anche la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Coordinare, non solo formalmente, vuol dire, infatti, anche adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato – come nella specie – dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui 'ratiò originaria non trova più rispondenza nell’ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all’assetto in vigore. Il profondo mutamento, del resto, dell’assetto istituzionale delle unità sanitarie locali – la cui configurazione giuridica, già prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, venne profondamente mutata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, nell’ambito di un disegno poi ulteriormente sviluppato e modificato dai decreti legislativi n. 517 del 1993 e n. 229 del 1999 – non consentiva di ritenere immutata la 'ratiò o il fondamento giustificativo della incompatibilità di cui alla legge n. 154 del 1981. Deve escludersi, d’altra parte, che la funzione del sanitario – con compiti, essenzialmente, di direzione tecnica dei servizi, e non di gestione dell’azienda – lo collochi istituzionalmente in una posizione di interferenza o conflitto potenziale con le funzioni di Sindaco tale da rendere costituzionalmente necessaria la incompatibilità dal punto di vista dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; né il confronto con le posizioni del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario della USL – rispetto alle quali non sussiste certo omogeneità – evoca un idoneo 'tertium comparationis', non essendo neppure confrontabile, per portata e 'ratiò, il regime delle relative incompatibilità. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

    Art. 274 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 398/2002

    Questione inammissibile
    25 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lett. l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità della carica di sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale unità sanitaria. Infatti il giudice 'a quò, nel giudizio innanzi a lui pendente, ha omesso di pronunciarsi - senza dar conto alcuno delle ragioni di tale omissione - sulla eccezione di inammissibilità dell'azione popolare per la decadenza dalla carica di sindaco, prospettata dalla parte resistente, logicamente preliminare rispetto alla questione di legittimità costituzionale rilevante ai fini della decisione di merito.

    Art. 63 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 66 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 274 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art66 · fonte del testo

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