Corte costituzionale

Sentenza n. 494/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/12/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile

1992 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana - sul ricorso proposto da Zambarutti Giovanna Carmela

contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Catania, iscritta al n.

558 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Giovanna Carmela Zambarutti ha proposto ricorso alla Corte

dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, contro

il provvedimento con cui la Direzione provinciale del Tesoro di

Catania le aveva addebitato un credito erariale di lire 20.987.088

(disponendone il recupero mediante trattenute sui successivi ratei di

pensione), in quanto, essendo titolare di due pensioni a carico dello

Stato, una diretta ed una di reversibilità, aveva indebitamente

percepito l'indennità integrativa speciale su entrambe le partite di

pensione, e precisamente nella misura intera sulla pensione diretta

ed in misura rapportata al minimo I.N.P.S. (ai sensi dell'art. 17

della legge 21 dicembre 1978 n. 843) sulla pensione di

reversibilità.

Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del

ricorso, in ragione della comprovata buona fede della percipiente ed

in virtù degli artt. 206 T.U. n. 1092 del 1973, 3 legge n. 428 del

1985 e 11 legge n. 656 del 1986.

Con ordinanza del 2 aprile 1992, la Corte dei conti ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 99,

secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione

all'art. 36 della Costituzione, affermando che l'indennità

integrativa speciale non rappresenta solo un mezzo di adeguamento del

trattamento pensionistico alle variazioni del costo della vita, ma

anche il mezzo per assicurare il "minimo" sufficiente e necessario

per le esigenze vitali del pensionato. In tale ottica, secondo i

principi enunciati nella sentenza di questa Corte n. 566 del 1989, la

diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere

giustificata e compatibile con l'art. 36 della Costituzione solo ove

sia correlata alla percezione di un certo ammontare di pensione. Ne

deriva - secondo il giudice a quo - che non sono legittime le norme

che, come quella impugnata, implicano una decurtazione del complesso

dei redditi di pensione, senza stabilire il limite minimo del singolo

reddito pensionabile in relazione al quale tale decurtazione diventa

operante.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata ed osservando, a

tal fine, che essa non era affatto identica a quella risolta dalla

richiamata sentenza n. 566 del 1989, relativa al quinto comma del

medesimo art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973. In quel caso, infatti,

si faceva riferimento ad un'ipotesi - quella del titolare di pensione

o di assegno che presti opera retribuita sotto qualsiasi forma - in

cui il reddito concorrente con la pensione poteva essere del più

vario ammontare. Il caso in esame, invece, riguarda la compresenza di

due pensioni e cioè di erogazioni che hanno margini di escursione

non illimitati ma normativamente fissati ed entrambi determinati in

modo tale da assicurare, ciascuno di per sé, sia pure ad un livello

modesto, i fini previsti dall'art. 36 della Costituzione. Ed in

ciascuno dei due trattamenti l'indennità integrativa speciale

assolve la funzione di garantire, attraverso un meccanismo di

parziale indicizzazione, il mantenimento di quei valori su cui il

legislatore ha ritenuto di poter allineare i trattamenti

pensionistici. Tale funzione ben può essere assolta - nel caso di

percezione di due pensioni - anche mantenendo una sola indennità

integrativa speciale, costituendo quest'ultima quella componente su

cui - senza disconoscere una duplicità di trattamento pensionistico

derivante dalla duplicità di titolo - il legislatore può

legittimamente esercitare la propria discrezionalità. Considerato in diritto

1. - L'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.

1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) stabilisce

che "Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa

speciale compete a un solo titolo".

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana, dubita della legittimità costituzionale di tale norma,

nella parte in cui, per il titolare di più pensioni, stabilisce il

divieto di cumulo di più indennità integrative speciali, senza

prevedere una misura minima della seconda pensione, al di sotto della

quale non operi il divieto in oggetto. Secondo il giudice a quo deve

essere applicato al citato secondo comma dell'articolo 99 il medesimo

principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 566 del 1989,

che dichiarò l'illegittimità costituzionale, per violazione

dell'art. 36 della Costituzione, del quinto comma del medesimo

articolo 99, nella parte in cui disponeva la sospensione

dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che

prestassero opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni

pubbliche e gli enti pubblici, in quanto non stabiliva il limite

minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, al di sotto del

quale la decurtazione non fosse operante.

2. - La questione è fondata.

È da ricordare che sulla materia in esame, successivamente alla

sentenza n. 566 del 1989 richiamata dall'ordinanza di remissione, vi

sono state altre pronunzie di questa Corte che hanno notevolmente

mutato l'assetto normativo di riferimento.

Mentre l'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973

riguardava il caso del titolare di pensione che presti opera

retribuita presso lo Stato ovvero presso pubbliche amministrazioni o

enti pubblici, l'ipotesi del titolare di pensione che presti opera

retribuita alle dipendenze di terzi (diversi dalla pubblica

amministrazione) è contemplata dall'articolo 17 della legge 21

dicembre 1978 n. 843, secondo cui l'indennità integrativa speciale

(che accede al trattamento pensionistico) "non è cumulabile con la

retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle

dipendenze di terzi. Deve comunque, essere fatto salvo l'importo

corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il

Fondo pensioni lavoratori dipendenti". Quest'ultima disposizione ha

subìto il medesimo intervento correttivo apportato dalla sentenza n.

566 del 1989 al citato articolo 99, quinto comma del d.P.R. n. 1092

del 1973. Con sentenza n. 204 del 1992, infatti, questa Corte ne ha

dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non determina la

misura della retribuzione oltre la quale (soltanto) diventino

operanti l'esclusione o il congelamento dell'indennità integrativa

speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita

alle dipendenze di terzi.

Ma, prima ancora di tale pronunzia, la Corte con la sentenza n.

172 del 1991, aveva esaminato la diversa questione del divieto di

plurima erogazione dell'indennità integrativa speciale previsto,

dall'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e

dall'articolo 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978 nei

confronti di chi sia titolare di più pensioni. Venne così

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della

legge n. 843 del 1978, nella parte in cui non prevede che (così come

stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita

alle dipendenze di terzi) anche nei confronti del titolare di due

pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative

speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al

trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni

lavoratori dipendenti.

La successiva sentenza n. 307 del 1993 ha esaminato una questione

del tutto analoga a quella decisa con la citata sentenza n. 172 del

1991, ma riferita al regime della previdenza in favore dei geometri.

La Corte, ricorrendo le stesse rationes decidendi poste a fondamento

di tale sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 sulla riforma

della Cassa di previdenza e assistenza a favore dei geometri, nella

parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due

pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e

assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle

indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo

corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il

Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

È di tutta evidenza che le rationes decidendi poste a fondamento

delle due sentenze da ultimo richiamate ricorrono interamente anche

con riguardo alla disposizione qui impugnata. La questione sollevata

dal giudice a quo deve essere quindi accolta nei termini e nei limiti

precisati da tali pronunzie;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, nei

confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il

cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi

salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione

previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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