Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre

1987 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul

ricorso proposto da Herbert ROS, iscritta al n. 689 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 9 ottobre 1987 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 26 ottobre 1990), la Corte dei conti - sezione III

giurisdizionale - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, il quale esclude la corresponsione dell'indennità

integrativa speciale in relazione al trattamento pensionistico

riscosso all'estero.

La questione si è posta nel corso di un giudizio instaurato con

riferimento ad una nota in data 15 dicembre 1981, con cui la

Direzione provinciale del tesoro di Roma aveva negato l'indennità.

Osserva la Corte dei conti che il provvedimento adottato

dall'Amministrazione è giustificato, in quanto, all'epoca, l'ultimo

comma del citato art. 99 del d.P.R. n. 1092 del 1973 disponeva

testualmente: "l'indennità non compete nel caso che il trattamento

di quiescenza sia riscosso all'estero".

La norma è stata poi abrogata dall'art. 2 della legge 7 marzo

1985, n. 82, e l'indennità estesa alle pensioni dello Stato pagabili

all'estero, ma solo a partire dal 1° gennaio 1984.

Per tutto il periodo anteriore, risulta dunque rilevante la

prospettata questione di costituzionalità, che - osserva inoltre il

giudice a quo - è anche non manifestamente infondata. Non si può

sottovalutare, invero, che nella fattispecie l'abrogazione è stata

proposta proprio per superare dubbi di costituzionalità della

precedente norma restrittiva, come si rileva dalla relazione al

disegno di legge n. 860, XI legislatura del Senato della Repubblica.

Se infatti, non può negarsi al legislatore la discrezionalità

delle scelte, queste debbono sempre corrispondere a criteri di

ragionevolezza che non sembrano riscontrabili nella fattispecie. Non

convince infatti la ratio della restrizione, che sarebbe, secondo

quanto è dato desumere dai lavori parlamentari relativi alla legge 3

marzo 1960, n. 185, o la non giustificabilità dell'emolumento

perché il personale all'estero non risentirebbe delle variazioni al

costo della vita in Italia (v. Camera dei Deputati, III legislatura.

dis. n. 1835, seduta del 16 dicembre 1959), oppure l'esigenza di

evitare la duplicazione della indennità in quanto il personale

stesso "è già fornito di assegno di sede" (v. relazione dell'on.

Napolitano al predetto disegno n. 1835, seduta del 12 febbraio 1960).

Quest'ultima circostanza - osserva il giudice a quo - non è certo

riferibile ai pensionati, mentre l'altra giustificazione della norma

è contraddetta dal rilievo che l'inflazione interna non può non

riflettersi sul valore di cambio e, quindi, produrre in definitiva

una riduzione del potere di acquisto all'estero. Né si vede quali

altre giustificazioni razionali, al di fuori di esigenze unicamente

di bilancio, potrebbero accogliersi per la discriminazione operata

dal legislatore.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1990.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che il legislatore con la legge n. 82 del

1985 ha provveduto ad eliminare il divieto, previsto dall'art. 99 -

ultimo comma - del d.P.R. n. 1092, di corrispondere l'indennità di

cui trattasi ai pensionati residenti all'estero, con decorrenza dal

1° gennaio 1984. Col disporre, originariamente, il divieto in

questione, si era inteso palesemente mantenere inalterato il potere

di acquisto dei pensionati residenti in Italia, in quanto soggetti al

ricorrente fenomeno del deprezzamento monetario.

Per quanto concerne i periodi precedenti l'anno 1984, non possono

ravvisarsi gli estremi per dichiarare la incostituzionalità della

norma in argomento, considerato che è nel potere del legislatore

modificare leggi preesistenti, ponendo termini precisi di efficacia

alle nuove norme. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 99, ultimo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1091, disponendo che l'indennità integrativa speciale non compete

ai dipendenti statali in pensione "nel caso che il trattamento di

quiescenza sia riscosso all'estero", contrasti: a) con l'art. 3

Cost., giacché discriminerebbe i pensionati statali residenti

all'estero rispetto a quelli non statali (ai quali l'indennità di

contingenza è invece pagata) sia rispetto ai pensionati che vivono

in Italia; b) con l'art. 36 Cost., in quanto il mancato adeguamento

al costo della vita delle pensioni pagate all'estero ne può far

scadere l'ammontare a livelli inadeguati; c) con l'art. 16, ultimo

comma, Cost., che sancisce la libertà del cittadino di trasferirsi

all'estero perché, qualora l'esercizio di tale libertà comporti la

perdita di un diritto, essa verrebbe a soffrire una ingiustificata

limitazione.

2. - Va osservato in via preliminare che la norma impugnata è

stata abrogata dall'art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82, il quale

ha disposto che "l'indennità integrativa speciale viene estesa a

partire dal primo gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili

all'estero". Tale circostanza non fa venir meno la questione, dato

che essa attiene ai ratei di pensione anteriori all'1 gennaio 1984.

3. - Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato che il trattamento di

quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del

rapporto di lavoro (del quale lo stato di pensionamento costituisce

un prolungamento a fini previdenziali), deve essere proporzionato

alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso,

assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle

esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa. Tale

proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non soltanto al

momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate

successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto

della moneta, secondo valutazioni riservate - anche con riguardo alle

disponibilità finanziarie - alla discrezionalità legislativa,

purché esercitata in modo non irragionevole e arbitrario.

L'indennità integrativa speciale si concreta in un meccanismo di

parziale indicizzazione delle pensioni (e delle retribuzioni),

previsto dal legislatore al fine di perseguire, in via di tendenziale

automaticità, i fini suddetti, a prescindere dagli specifici

interventi legislativi determinati da particolari circostanze.

La norma impugnata, statuendo che l'indennità integrativa

speciale non spetta nel caso che la pensione sia riscossa all'estero,

collega la mancata corresponsione ad un elemento inidoneo a

differenziare la posizione dei soggetti che hanno acquisito il titolo

alla pensione.

Invero nei confronti di essi si sono realizzati gli elementi

costitutivi della fattispecie, che non possono essere influenzati da

una circostanza estrinseca, qual'è la riscossione della pensione

all'estero.

L'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, infatti, a

parità di requisiti e di contribuzione, deve essere identico per

ogni pubblico dipendente in relazione al momento in cui è collocato

a riposo. L'influenza sulla sua misura complessiva della località di

residenza vi introduce un elemento discriminatorio e irrazionale.

Né vale il rilievo che il fenomeno inflattivo interno - in

relazione al quale è destinata ad operare l'indennità integrativa -

può non trovare uguale riscontro nel paese in cui la pensione viene

riscossa. L'inflazione che si produce in ciascun paese influisce

normalmente sul corso generale dei cambi e il valore monetario in

lire italiane non resta immutato per chi risiede all'estero, come è

stato invece affermato a sostegno della norma impugnata.

L'art. 99, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

pertanto, attribuendo ai pensionati che riscuotono le pensioni

all'estero un trattamento di quiescenza complessivamente ed

ingiustificatamente inferiore a quello corrisposto agli altri

pensionati, viola l'art. 3 della Costituzione e va dichiarato

illegittimo sotto tale assorbente profilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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