Corte costituzionale

Ordinanza n. 438/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto

comma, e 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n.

324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in

quiescenza), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 marzo ed il 25

settembre 1997 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana sui ricorsi proposti da Borgese Antonino e da

Gulisano Santo contro la Direzione provinciale del Tesoro di Palermo

iscritte al n. 470 del registro ordinanze 1997 ed al n. 86 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di costituzione di Borgese Antonino, di Gulisano

Santo nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Paolo Guerra per Gulisano Santo e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel corso del giudizio in materia pensionistica

promosso da Borgese Antonino avverso il provvedimento di revoca

dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità

emesso dalla Direzione provinciale del Tesoro di Palermo la Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma,

e 2, sesto comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti

economici al personale statale in attività ed in quiescenza), in

riferimento agli artt. 36 e 136 della Costituzione;

che il giudice a quo ha premesso che nei confronti del

ricorrente, già appuntato dei carabinieri in pensione, è stata

disposta la revoca dell'indennità integrativa speciale e della

tredicesima mensilità (con contestuale recupero delle somme

indebitamente percepite) in relazione ai periodi per i quali era

stato accertato lo svolgimento di altra attività lavorativa

retribuita presso una diversa amministrazione statale;

che tanto la legge n. 324 del 1959 quanto il successivo d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092, prevedevano che l'indennità integrativa

speciale potesse essere percepita una volta sola, e ciò sia per i

pensionati che svolgono un'altra attività, sia per i percettori di

due o più pensioni;

che il divieto di cumulo di due o più indennità integrative

speciali deve però ritenersi venuto meno in forza delle sentenze n.

566 del 1989 e n. 232 del 1992 di questa corte, le quali hanno

dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto generalizzato

di cumulo dell'indennità in questione con altra indennità analoga e

con la tredicesima mensilità nella parte in cui le norme allora

impugnate non fissavano un limite al di sotto del quale tale divieto

non può essere operante;

che, perdurando l'inerzia del legislatore, al quale spettava

l'individuazione concreta di tale limite, le Sezioni riunite della

Corte dei conti, con sentenza 13 luglio 1994, n. 100/C, hanno

ritenuto di poter colmare la lacuna mediante l'applicazione analogica

degli artt. 1 e 2 della legge n. 324 del 1959 e dell'art. 130 del

d.P.R. n. 1092 del 1973, riconoscendo che fino all'intervento

(futuro) del legislatore, espressamente previsto dalla Corte

costituzionale nelle sentenze sopra menzionate, deve ritenersi ancora

sussistente il divieto di doppia percezione dell'indennità in

questione;

che siffatto orientamento giurisprudenziale appare alla sezione

rimettente in palese contrasto con le citate sentenze di questa Corte

(cui vanno aggiunte le sentenze nn. 204 e 494 del 1993), in quanto

idoneo a far rivivere, in pratica, le norme già dichiarate

costituzionalmente illegittime;

che, a parere del giudice a quo questa corte ha il potere di

sindacare un'interpretazione giurisprudenziale che abbia assunto i

caratteri del diritto vivente, se la medesima si risolve in una

sostanziale lesione del giudicato costituzionale;

che nel giudizio davanti a questa corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, evidenziando l'insufficiente

motivazione dell'ordinanza di rimessione;

che nel corso di altro giudizio in materia pensionistica promosso

da Gulisano Santo avverso il provvedimento di revoca dell'indennità

integrativa speciale emesso dalla Direzione provinciale del tesoro di

Catania, la medesima sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, in riferimento

all'art. 36, primo comma, della Costituzione;

che le medesime sezioni riunite della Corte dei conti, con

successiva sentenza 16 luglio 1997, n. 39/40, hanno sostanzialmente

mantenuto l'indirizzo di cui sopra, dimostrando di seguire

un'interpretazione ugualmente censurabile dal punto di vista della

legittimità costituzionale;

che sulla base di questo dato giurisprudenziale, assunto in

termini di diritto vivente, il giudice a quo ritiene che la presunta

vigenza dell'art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959 sia

in contrasto con il richiamato parametro costituzionale;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione venga

dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che davanti a questa corte si è costituito Gulisano Santo, con

apposita memoria, sollecitando l'accoglimento della prospettata

questione ovvero l'emissione di una pronuncia che riconosca come le

norme oggi impugnate siano da considerarsi già colpite dalle

precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale;

Considerato che i giudizi, vertendo su questioni sostanzialmente

identiche, possono essere riuniti per una decisione contestuale;

che - in base a quanto affermato in altre occasioni (sentenza n.

295 del 1991 e ordinanza n. 524 del 1990) - non è consentito a

questa corte fornire l'interpretazione autentica o l'eventuale

correzione delle proprie precedenti decisioni (nel presente caso si

fa riferimento alle sentenze n. 376 del 1994, n. 494 del 1993, n. 232

del 1992, n. 204 del 1992 e n. 566 del 1989);

che l'art. 254 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha

espressamente abrogato tutte le norme "relative al trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla

data del 21 dicembre 1973", con eccezione di quelle richiamate nel

medesimo testo unico;

che nella specie l'art. 2, sesto e settimo comma, della legge 27

maggio 1959, n. 324, attualmente sottoposto a scrutinio è da

ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in

altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di

illegittimità costituzionale in parte qua (v. l'art. 99, secondo e

quinto comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente

illegittimo con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993); né

è ammissibile l'esame degli evocati artt. 1, quarto comma, della

legge 27 maggio 1959, n. 324, cit., e 130 del medesimo d.P.R. n. 1092

del 1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che,

rispettivamente, il giudizio a quo non concerne l'ipotesi di cumulo

di impieghi, e l'indennità integrativa speciale non ha più la

caratteristica di effettiva accessorietà (v. le sentenze n. 243 del

1993 e n. 115 del 1990);

che pertanto le questioni sollevate, riguardando norme

inesistenti o comunque irrilevanti, debbono ritenersi manifestamente

inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma,

e 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324

(Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in

quiescenza) sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 136 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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