Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto

comma, della legge 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento

delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dalla

legge 23 settembre 1981, n. 533), promosso con ordinanza emessa il 17

novembre 1995 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

regione Liguria, sui ricorsi riuniti proposti da Arzà Giuseppe

contro la Direzione provinciale del tesoro di La Spezia, iscritta al

n. 932 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento - promosso da Arzà

Giuseppe, titolare di pensione di guerra, avverso il provvedimento

della Direzione provinciale del Tesoro di La Spezia, con cui gli è

stata revocata l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale

goduta su detto trattamento, per il motivo della contemporanea

titolarità da parte del ricorrente di altra pensione a carico

dell'Inps, sulla quale veniva percepita l'indennità integrativa

speciale - la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione

Liguria, con ordinanza emessa il 17 novembre 1995, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma

(recte: sesto comma), del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo

riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega

prevista dalla legge 23 settembre 1981, n. 533), "nella parte in cui

non prevede che, fermo restando il divieto di cumulo delle indennità

integrative speciali o di analoghi sistemi di adeguamento automatico

all'indice del costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo

corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il

Fondo pensioni lavoratori dipendenti";

che, secondo il rimettente, nell'impossibilità di estendere

analogicamente alla presente fattispecie il decisum delle sentenze

n. 172 del 1991 e n. 494 del 1993 (con cui questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 17

della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 99, secondo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui appunto non

prevedevano, nei confronti di titolari di più pensioni, che, fermo

restando il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali,

dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento

minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori

dipendenti), la vigenza della norma censurata - senza il correttivo

indicato per situazioni sostanzialmente identiche dalle citate

sentenze - verrebbe a confliggere con il sistema già oggetto di

chiare indicazioni da parte della Corte costituzionale e, quindi, con

gli artt. 3 e 38, primo e secondo comma, Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza

della sollevata questione;

Considerato che la sezione giurisdizionale per la regione Liguria

della Corte dei conti, quanto alla rilevanza della questione, si è

limitata ad osservare come "apparirebbe determinante, ai fini del

decidere, acclarare se, anche nel divieto di cumulo di cui alla

normativa de qua, debba farsi salva comunque l'integrazione al

minimo";

che neppure nel contesto dell'ordinanza di rimessione - vuoi

nella narrativa del fatto, vuoi nelle considerazioni in diritto - è

fatto alcun cenno in ordine alla circostanza che il ricorrente,

percependo altra pensione a carico dell'Inps, venisse a fruire di un

trattamento inferiore al minimo garantito;

che dunque - non contestata la previsione normativa del divieto

di cumulo delle indennità integrative speciali o di analoghi sistemi

di adeguamento automatico all'indice del costo della vita - appare

apodittica (e quindi ben lungi dall'essere sostenuta da una

motivazione autosufficiente) l'affermazione della pregiudizialità

nel giudizio a quo e della rilevanza della questione, la quale viene

prospettata come specificamente riguardante proprio la salvaguardia

dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione

previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del d.P.R. 30

dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di

guerra, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 settembre

1981, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo e

secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la regione Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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