Corte costituzionale

Sentenza n. 405/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo

1992 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Landriscina

Giovanna contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna,

iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso del giudizio promosso da Giovanna Landriscina contro il

decreto 29 gennaio 1981, n. 7653, della Direzione provinciale del

tesoro di Bologna, che ha revocato a decorrere dal 1 gennaio 1976 la

pensione ordinaria di riversibilità intestata alla ricorrente,

orfana maggiorenne inabile al lavoro, la Corte dei Conti, con

ordinanza del 30 marzo 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 1

aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85,

secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "in quanto non

considera sussistente il requisito della nullatenenza per la

riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse

condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R.

23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la

riversibilità delle pensioni di guerra".

Ad avviso del giudice remittente, "considerato (alla stregua della

sent. n. 133 del 1972 di questa Corte) l'eguale contenuto etico e

sociale dei trattamenti pensionistici di riversibilità e il comune

carattere assistenziale ed alimentare, finalizzato a sopperire alle

condizioni di bisogno in cui vengono a trovarsi i superstiti dopo la

morte del dante causa", non è giustificata la disparità del limite

massimo di reddito previsto dalla norma impugnata rispetto al

trattamento di riversibilità delle pensioni di guerra, sopravvenuta

per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che ha fissato il

limite in L. 2.400.000.

Quanto alla rilevanza della questione si osserva che, se ne fosse

riconosciuta la fondatezza, sarebbe consentito l'accoglimento del

ricorso oggetto del giudizio a quo per il periodo successivo

all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 915 del 1978. Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, "per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in

quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per

la riversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle

stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la

riversibilità delle pensioni di guerra".

2. - La questione non è fondata.

Il d.P.R. n. 915 del 1978, successivo alla sentenza n. 133 del

1972, attribuisce alla pensione di guerra natura di "atto

risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte

dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra,

abbiano subito menomazioni all'integrità fisica o la perdita di un

congiunto". La diversità di natura rispetto alla pensione ordinaria

si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata

nell'uno e nell'altro istituto la riversibilità della pensione,

talché deve essere confermata, anche sotto questo profilo, la

giurisprudenza di questa Corte che ha escluso in generale la

confrontabilità, ai fini dell'art. 3 della Costituzione, della

disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di

guerra (sent. n. 186 del 1985).

La riversibilità della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni

inabili al lavoro conserva parzialmente a questa categoria di

superstiti la pensione, di cui in vita del titolare già

beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso

dell'art. 38, primo comma, della Costituzione: il limite di reddito

previsto dalla legge è qui un indice di "nullatenenza", ovvero di

mancanza "dei mezzi per vivere". La riversibilità della pensione di

guerra, invece, adempie solo indirettamente una funzione

assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla

condizione di indigenza: nei casi previsti dall'art. 70 del d.P.R. n.

915 del 1978 il riferimento alle condizioni economiche del

richiedente si fonda piuttosto su una valutazione, correlata alla

politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa

pubblica, per cui, nel caso di morte del titolare della pensione (per

cause diverse dalla guerra), si ritiene che l'estensione a certe

categorie di superstiti dell'atto risarcitorio e di solidarietà

nazionale costituito dalla pensione diretta debba essere limitata a

coloro che non dispongono di un reddito superiore a una certa soglia,

possibilmente non ridotta al concetto di nullatenenza. È

significativa in proposito l'estraneità di questo concetto alle

norme sulla riversibilità delle pensioni di guerra.

Pertanto la determinazione del limite di reddito, in rapporto al

limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria,

rientra nella discrezionalità del legislatore, onde una

disuguaglianza di disciplina non può subire censure di

irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente

eccessive. La denunciata disparità non può dirsi eccedente questo

limite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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