1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed e' composta:

  • a)da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;
  • b)da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione e' chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano. 2. L'accusa e' esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione. 3. L'incolpato ha facolta' di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalita' previste dall'articolo 97 del codice. 4. La decisione e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente. 5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice, in quanto applicabili. 29
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

29

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre-4 dicembre 1998, n. 394, (in G.U. 1a s.s. 9/12/1998, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo.

Testo vigente dal 10 dicembre 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 394/1998

    Ha colpito questo articolo
    4 dicembre 1998

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Dep…

    Art. 18 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 16 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 17 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 257/1999

    Questione inammissibile
    23 giugno 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in…

    Art. 16 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 17 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 18 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 10 dicembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre-4 dicembre 1998, n. 394, (in G.U. 1a s.s. 9/12/1998, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art18 · fonte del testo

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