Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 317/2007

    Questione inammissibile
    20 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che lo straniero, non regolarmente soggiornante, possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei giudizi promossi avverso il diniego della regolarizzazione di cui al d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222. Il giudice a quo , nel riproporre identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie, omette di menzionare l'esistenza di un presupposto di applicazione delle norme denunciate, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità mediante una motivazione autosufficiente, tale da permettere le verifica della valutazione sulla rilevanza. - Sulla insufficienza della motivazione in funzione del controllo sulla rilevanza, v., citate, le ordinanze n. 220, n. 319 e n. 376/2006. - Sulla insufficiente descrizione della fattispecie concreta, v., citata, l'ordinanza n. 76/2006, resa su identica questione già sollevata dallo stesso rimettente.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 119 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Ordinanza n. 76/2006

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , laddove non prevedono che lo straniero che si trovi in Italia in una situazione di clandestinità possa essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Infatti il provvedimento di rimessione omette di fornire una descrizione sufficiente in ordine alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice rimettente, mentre, per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso di specie. > >- Ordinanze citate nn. 365 e 251/2005, nn. 309 e sentenza n. 257/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 119 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Ordinanza n. 439/2004

    Questione infondata
    29 dicembre 2004

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui prevedono l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale. La scelta di porre “a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato” rientra infatti nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero.

    Art. 3 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 12 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 142 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 25 febbraio 2026. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art142 · fonte del testo

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