Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Ravvedimento parziale

[2](articolo 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

[3]1. E' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi prescritti ((dalle lettere a), b), c), d), e), f), g))) e h) del comma 1 dell'articolo 14. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente e' consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al secondo periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Testo vigente dal 13 giugno 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 13 giugno 2025. 1 parola aggiunta.

1. E' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f)aggiunto: , g) e h) del comma 1 dell'articolo 14. Nel caso in cui l'imposta dovuta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art15 · fonte del testo

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