Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Omissione della dichiarazione
[2](articolo 50 del decreto legislativo n. 346 del 1990)
[3]1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
