Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Violazioni relative alle comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato))
[2]1. ((Nel caso di inesatta comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 306, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica al contribuente la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
