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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
[2](articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)
[3]1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi:
- a)non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
- b)omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
- c)non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- d)omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
- e)non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- f)non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 ((...)) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025 al 7 agosto 2026
