Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
[2](articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
[3]1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa pari al 90 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato ((effettuato il pagamento)) del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
