Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Applicazione della sanzione
[2](articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)
[3]1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 63 sono irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al titolo I.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
