Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Violazioni relative agli apparecchi misuratori fiscali e alle biglietterie automatizzate
[2](articolo 33 commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da euro 2.000 a euro 4.000. 2. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
