Art. 62-quater
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Ritardato pagamento della tassa annuale per i certificati complementari di protezione di medicinali e di prodotti fitosanitari)).
[2](( (articolo 9, nota 2, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641)))
[3]1. ((Per il ritardo della tassa annuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della tariffa di cui all'allegato 4 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
