Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Altre infrazioni
[2](articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
[3]1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'((articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'((articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)) si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
