Art. 69-triciessemel
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Aumento delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a investimenti e attivita' in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)).
[2](( (articolo 12, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102))).
[3]1. ((Le sanzioni previste dall'articolo 27 sono raddoppiate nelle ipotesi di cui all'articolo 294, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
