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Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del presente testo unico, per se' e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni trenta dalla pubblicazione della predetta legge; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita. Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, e' sempre disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104, salvo il caso preveduto nell'art. 109. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327

11

Il D.Lgs. Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e' prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non puo' verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868".

Testo in vigore dal 26 novembre 1944 al 16 ottobre 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 26 novembre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e' prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non puo' verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art374 · fonte del testo

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