Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 1926 al 22 dicembre 2008. 330 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate, giusta le disposizioni seguenti, e' riconosciuto, in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge, per se' e i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge: scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari che sieno farmacisti il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.
tolto: Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei Comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, dovra' essere sempre disposta entro i limiti di popolazione indicati all'art. 2.
tolto: Sono considerate come privilegiate:
tolto: a) le antiche farmacie dell'ex regno di Sardegna, per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata a titolo di proprieta' trasmissibile, sia mediante il pagamento di un corrispettivo allo Stato, sia in rimunerazione di servizi resi;
tolto: b) le antiche farmacie del Lombardo-Veneto indicate nella notificazione governativa 1° agosto 1838, n. 28343-2535;
tolto: c) le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino e quelle dell'oltre Po pavese (attuali circondari di Voghera e di Bobbio) anteriori alla notificazione governativa 10 ottobre 1835;
tolto: d) le antiche farmacie degli ex-stati pontifici anteriori all'ordinamento 15 novembre 1836, n. 33;
tolto: e) tutte le altre farmacie di qualsiasi provincia per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata perpetua.
tolto: Il riconoscimento del diritto e' subordinato alla presentazione al prefetto dei titoli comprovanti la concessione privilegiata, da seguire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il prefetto, riconosciuta regolare la esistenza del titolo, ne da' atto agli interessati.
tolto: Le contestazioni che possono nascere in proposito sono di competenza dell'autorita' giudiziaria.
tolto: L'esercizio del diritto riconosciuto nel presente articolo e' subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia nella persona di un farmacista inscritto nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art28 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.