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Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del presente testo unico, per se' e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni trenta dalla pubblicazione della predetta legge; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita. Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, e' sempre disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 26 novembre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art374 · fonte del testo

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